È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, supplemento ordinario n.34, il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, emanato in attuazione delle disposizioni della legge delega n.183/14 (c.d. Jobs Act). Il provvedimento è in vigore dal 25 giugno 2015. Si riepilogano le principali novità del provvedimento.
Disciplina delle mansioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere in sede protetta accordi individuali per la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Contratto a progetto
Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Lavoro a tempo determinato
Non sono state apportate modifiche sostanziali.
Somministrazione di lavoro
È esteso il campo di applicazione dello staff leasing, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi faccia ricorso (20%).
Lavoro intermittente
È confermata la modalità di comunicazione preventiva della durata della prestazione mediante posta elettronica o sms. Inoltre dal 1° luglio 2015 è variato l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la comunicazione relativa alla chiamata:
intermittenti@pec.lavoro.gov.it
Lavoro accessorio
L’importo massimo annuale per il lavoratore è elevato fino a € 7.000,00 per anno civile ed è stata reintrodotta la possibilità, entro € 3.000,00 per anno civile, di svolgere queste prestazioni per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito. È inoltre introdotto un sistema di tracciabilità, secondo cui il committente imprenditore o professionista potrà acquistare i voucher solo in via telematica, comunicando preventivamente l’uso che ne farà, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.
Apprendistato
È stata revisionata la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma, rinominato “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Lavoro a tempo parziale
È stata prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Pubblicato per gentile concessione di Sergio Deangelis (deangelis.cdl@gmail.com)